Articolo 18 Costituzione: spiegazione e commento
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
Tutte le associazioni sono libere
Dopo aver riconosciuto, all’articolo 17, il diritto a riunirsi liberamente e pacificamente, la Costituzione prevede, all’articolo 18, il diritto ad associarsi, anche in questo caso in modo libero e pacifico.
Rispetto alla riunione, che è temporanea e sporadica, l’associazione è un’aggregazione stabile e con un fine comune; è dotata di proprie regole, di uno statuto e di un regolamento interno.
La libertà di associazione non è altro che una proiezione collettiva della libertà individuale. Del resto, se è vero che l’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti dell’uomo sia come singolo, sia nelle «formazioni sociali» in cui si svolge la sua personalità, le associazioni non sono che una delle varie forme di aggregazioni possibili, come tali intangibili.
Per creare un’associazione non c’è quindi bisogno di farsi rilasciare un’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione come succedeva ai tempi del fascismo. Il controllo pubblico non può essere preventivo, ma tutt’al più successivo qualora l’associazione non rispetti la legge. È ciò che succede quando l’associazione è segreta o persegue scopi politici mediante attività militare. In questi casi ne è assolutamente vietata la costituzione e se ne può imporre lo scioglimento forzato.E ciò che dell’ordinamento italiano, per fortuna rimasto inattuato.
L’articolo 18 della Costituzione riconosce quattro libertà:
• la libertà di costituire un’associazione per gli scopi più disparati (ad esempio religioni, sindaci, sociali ,culturali,politici, ecc.);
• la libertà di aderire a un’associazione già costituita da altri. Fanno eccezione alcuni casi in cui l’iscrizione a organismi associativi è condizione per l’esercizio di alcune attività; si pensi all’iscrizione agli ordini professionali (come medici, avvocati, giornalisti, ingegneri, architetti);
• la libertà di non aderire a un’associazione. Non si può imporre ai cittadini di avere la tessera di un partito o di un sindacato: un ordine del genere sarebbe incostituzionale;
• la libertà di recedere da un’associazione in qualsiasi momento. Non si può quindi essere vincolati a una precedente scelta. Sarebbe ad esempio illegittima la clausola di un’associazione che imponga all’associato di non recedere prima di un termine prefissato.
